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Statuto
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TITOLO I°
DENOMINAZIONE -
SEDE - SCOPI
Articolo 1
Costituzione - Denominazione - Sede
E'
costituita l'Associazione "SOCIETA' ITALIANA MEDICI
VETERINARI DEGLI ANIMALI SELVATICI E DA ZOO" (S.I.V.A.S.
ZOO.), con sede a ROMA presso il Giardino Zoologico di
Roma - BIOPARCO S.p.A.- V.le del Giardino Zoologico n.20,
00197 Roma, come associazione non riconosciuta, senza
fini di lucro.
Articolo 2
Scopi
L'Associazione è un ente non commerciale che persegue
finalità scientifiche e culturali, allo scopo di
favorire l'educazione permanente dei membri e la loro
qualificazione professionale con congressi, seminari,
corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi, ecc.,
nel settore degli animali selvatici e da zoo sia a
livello nazionale ed internazionale; si propone inoltre
di promuovere iniziative che possano favorire e tutelare
la considerazione pubblica della professione veterinaria
in questo settore e che possano contribuire al
miglioramento delle condizioni di vita ed al benessere
degli animali selvatici e da zoo nonché iniziative atte
a tutelare la dignità e gli interessi del medico
veterinario che opera sugli animali selvatici e da zoo.
A tal
fine si propone:
a)
di tutelare in ogni campo gli interessi e la
professionalità del medico veterinario che opera sugli
animali selvatici e da zoo;
b)
di favorire l’aggiornamento scientifico e di ricerca
finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita,
di benessere e di gestione degli animali selvatici e
da zoo;
c)
di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le
forme di attività e di servizi intese ad assistere i
medici veterinari che operano sugli animali selvatici
e da zoo curando anche la costituzione o l'adesione di
organizzazioni ed enti adeguati allo scopo;
d) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento di
propri rappresentanti o delegati in tutti quegli Enti,
Organismi, Istituzioni o Commissioni, in cui una
rappresentanza dei medici veterinari per animali
selvatici e da zoo sia prevista, richiesta ed
opportuna per i fini di cui alle lettera a) e b);
TITOLO II°
DEGLI OBBLIGHI
DEGLI ASSOCIATI E CONTRIBUTI
Articolo 3
Associati
Gli
associati dell'Associazione si dividono in:
-
membri effettivi;
-
membri associati;
-
membri onorari;
Sono
membri effettivi, oltre che ai soci fondatori, che hanno
stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione, tutti i
medici veterinari, interessati al settore, che ne
facciano richiesta.
Possono
divenire membri associati, gli studenti in medicina
veterinaria, e tutti coloro che sono interessati
all'attività dell'Associazione, possono altresì divenire
membri associati le Associazioni, gli Enti, le
Organizzazioni, le Società che abbiano scopi che si
armonizzano con quelli della S.I.V.A.S. ZOO; i membri
associati non hanno diritto di voto e non possono
ricoprire cariche elettive.
Possono
divenire membri onorari tutti coloro che si sono
particolarmente distinti per l'attività scientifica nel
settore degli animali selvatici e da zoo od hanno
contribuito in maniera meritoria nei confronti
dell'Associazione. I membri onorari non pagano quote
associative o di partecipazione, non hanno diritto di
voto.
Articolo 4
Ammissioni
Le
domande di ammissione dei nuovi membri devono essere
indirizzate al Presidente e ratificate per
l'accettazione dal Consiglio Direttivo. La domanda di
ammissione deve essere accompagnata da curriculum
professionale e da due note da parte di soci
presentatori.
Articolo 5
Obbligo
dei soci
L'appartenenza alla S.I.V.A.S. ZOO comporta l'obbligo
per i soci di osservare il presente Statuto e
l’eventuale regolamento approvato dal Consiglio
Direttivo.
Articolo 6
Contributi
I singoli
soci si impegnano a corrispondere alla Associazione il
proprio contributo associativo annuale, nonché le
ulteriori contribuzioni deliberate dall’Assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo, nella misura
necessaria a provvedere alle spese di funzionamento
dell'Associazione stessa.
La quota
associativa dovuta dai membri sarà determinata al
termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo
sulla base del consuntivo approvato.
Sarà
facoltà del Consiglio Direttivo determinare tale quota
in misura differenziata per le singole categorie di
membri in base ai criteri che l'Assemblea stessa
intenderà adottare.
Il
mancato versamento del contributo associativo per più di
un’annualità, comporta la perdita della qualità di
socio.
I
contributi associativi sono intrasmissibili, e non sono
rivalutabili. Il versamento della quota non crea altri
diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea
quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi,
nè per successione a titolo particolare nè per
successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè
a causa di morte.
Articolo 7
Perdita
della qualità di socio
La
qualità di socio si perde per:
-
dimissioni;
-
morosità;
-
indegnità;
-
decesso;
La
morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo;
l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci su
proposta del Consiglio Direttivo.
TITOLO III°
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 8
Organi
dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
a)
l'Assemblea Generale;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Segretario;
e)
il Tesoriere;
f)
Il Comitato Scientifico;
g)
il Collegio dei Revisori dei Conti;
h)
il collegio dei Probiviri.
I
componenti degli Organi dell'Associazione, escluso il
Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere soci
dell'Associazione stessa.
Articolo 9
Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci
effettivi in regola nel pagamento della quota annua di
Associazione. Sono ammesse le deleghe ad altro associato
sottoscritte in calce all'avviso di convocazione. Nessun
associato può cumulare più di due deleghe.
Articolo 10
Adunanze dell'Assemblea
L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria,
almeno una volta all'anno, non oltre il 30 aprile; in
via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso
di necessità, o in seguito a deliberazione del Consiglio
Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti.
Chi
chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a
precisare gli argomenti da porre in discussione.
Articolo 11
Convocazioni dell'Assemblea
L'Assemblea generale è convocata su deliberazione del
Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante
avviso postale o telematico o pubblicata sul giornale
dell’associazione,di essa almeno 15 giorni prima della
data dell'adunanza.
Tutte le
comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo
della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la
prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del
giorno dell'Assemblea.
In caso
di particolare urgenza il termine di cui sopra potrà
essere ridotto ad otto giorni.
Articolo 12
Costituzione dell'Assemblea
L'Assemblea generale è validamente costituita in prima
convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta
la maggioranza dei suoi componenti; in seconda
convocazione, la quale può avere luogo anche un'ora dopo
la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
Essa è
presieduta dal Presidente, od in sua assenza dal Vice
presidente.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso
di parità, decide il voto del Presidente.
Non si
tiene conto degli astenuti.
Le
modalità di votazione sono stabilite dal presente
statuto, a meno che l'Assemblea medesima decida
all'unanimità di provvedervi diversamente.
In caso
di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà
a nominare i componenti del seggio elettorale composto
da un presidente e due scrutatori. Le Assemblee elettive
nella parte relativa all'elezione del nuovo Consiglio,
sono condotte dalla Commissione Elettorale. La
Commissione Elettorale è costituita dai Past President
della Associazione e dal Presidente e dal Vice
presidente in carica. Per la scelta della lista da
proporre all'Assemblea Elettorale, la Commissione deve
raggiungere una maggioranza significativa ovvero almeno
i 2/3. Candidature eventuali proposte dai soci devono
giungere al Presidente (tramite raccomandata) almeno
trenta giorni prima dell'Assemblea Elettiva. La
Commissione Elettorale, valutatane l'idoneità statutaria
consistente nella regolare iscrizione alla società con
assolvimento della quota sociale, le presenta
all'Assemblea dopo averle integrate con la propria lista
od in alternativa a questa.
Articolo 13
Attribuzioni dell'Assemblea
Sono di
competenza dell'Assemblea:
1)
l'elezione del Presidente e del Vicepresidente;
2)
l'eventuale elezione del Presidente onorario;
3)
l'elezione dicinque componenti del Consiglio
Direttivo;
4)
l'elezione di tre Probiviri;
5) la determinazione delle direttive generale
dell'attività dell'Associazione nell'ambito ed in
armonia con le direttive dello statuto;
6) l'approvazione del bilancio preventivo e del
rendiconto economico e finanziario;
7) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento
dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
8) la determinazione dei contributi che dovranno essere
versati dai singoli soci a norma dell'art.6 del
presente Statuto;
9) la nomina dei Revisori dei Conti e la determinazione
del loro eventuale emolumento;
10) l'approvazione di un eventuale regolamento elettorale.
Le
deliberazioni dell’Assemblea sono fatte risultare dal
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 14
Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è costituito:
a)
dal Presidente;
b)
dal Vicepresidente;
c)
da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale;
Alle
sedute del Consiglio Direttivo posso essere chiamati a
partecipare, con voto consultivo, i Past President.
I membri
del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Articolo 15
Convocazione e adunanze del Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi
ne fa le veci almeno una volta ogni semestre,o quando ne
faccia richiesta almeno i 2/3 dei suoi componenti,
precisando gli argomenti da porre in discussione o
almeno da due terzi dei suoi componenti.
Per la
convocazione, per la validità delle adunanze, per le
deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali si
osservano le norme stabilite per l'Assemblea Generale.
Articolo 16
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Spetta al
Consiglio Direttivo:
1) la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, determinando le modalità per
l'erogazione delle spese e per gli investimenti di
capitali, senza limitazioni;
2)
compilare il regolamento per il funzionamento
dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria
per gli associati;
3)
esaminare e approvare la proposta di bilancio
preventivo e rendiconto economico e finanziario
dell'Associazione da presentare all'Assemblea
Generale;
4) proporre all'Assemblea i contributi che dovranno
essere versati dai singoli soci all'Unione, a norma
dell'art.6 del presente statuto;
5)
approvare l'organico ed il regolamento o il contratto
di lavoro del personale dipendente ed il regolamento
dei servizi;
6)
ratificare le deliberazioni adottate in via d'urgenza
dal Presidente;
7)
provvedere all'assunzione, alla promozione ed al
licenziamento dei Dipendenti;
8)
nominare rappresentanti dell'Associazione in enti,
associazioni, istituzioni e commissioni;
9) nominare fra i suoi componenti il Segretario ed il
Tesoriere;
10) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
11) attuare quant'altro sia ritenuto utile per
l'adempimento degli scopi statutari.
12)
deliberare l'istituzione di Delegazioni Regionali o
Provinciali;
13) nel caso in cui si verifichi una carenza nella
composizione del Consiglio Direttivo relativamente ai
Consiglieri di cui all'art.14 lettera b) e c) nominare
i sostituti.
Il
Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue
attribuzioni al Presidente.
Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte
risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Articolo 17
Presidente e Vice Presidente
Il
Presidente ed il Vice Presidente sono eletti
dall'Assemblea.
Il
Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre
anni e possono ricoprire l’incarico per più mandati
consecutivi, dell’Assemblea Generale.
Il
Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza
legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in
giudizio.
Il
Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può
inoltre conferire particolari incarichi al Vice
presidente.
In caso
di assenza o impedimento del Presidente, le sue
attribuzioni sono esercitate dal Vice presidente.
Articolo 18
Attribuzioni del Presidente
Spetta al
Presidente:
1)
eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del
Consiglio Direttivo;
2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento
dell'attività dell'Associazione;
3) esaminare e risolvere le questioni interne degli
uffici e del personale;
4) compiere nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra
incombenza non prevista dal presente articolo;
5)
presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea
Generale.
In caso
di urgenza il Presidente può esercitare, salvo ratifica,
i poteri del Consiglio Direttivo.
Articolo 19
Presidente Onorario
Il
Presidente Onorario, eletto dall'Assemblea fra i medici
veterinari che abbiano resi eccezionali e segnalati
servizi all'Associazione, fa parte di diritto di tutti
gli organi dell'Associazione.
Articolo 20
Segretario
Il
Segretario:
a)
sovrintende a tutti i servizi ed Uffici
dell'Associazione e ne regola l'attività.
b) studia e propone al Presidente le soluzioni ed i
provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli
scopi statutari;
c) firma unitamente al Presidente tutti i verbali del
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale;
d) in caso di sua assenza, designa la persona che dovrà
sostituirlo, sottoponendo la designazione alla
ratifica del Presidente.
Articolo 21
Tesoriere
Il
Tesoriere:
a)
sovrintende la gestione economica dell’Associazione;
b) compila il rendiconto consultivo economico e
finanziario ed il bilancio preventivo;
c) provvede ai pagamenti ed agli acquisti, in
sostituzione o su incarico del Presidente.
Articolo 22
Delegazioni Provinciali e Regionali
Il
Consiglio Direttivo, può nominare propri Delegati in
ogni Provincia ed in ogni Regione.
Tali
delegati hanno il compito di favorire il raggiungimento
degli scopi statutari dell’Associazione all’interno del
territorio di loro competenza ed allargare la base
associativa.
Dipendono
direttamente dal Presidente e possono essere sostituiti
dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.
Articolo 23
Comitato Scientifico
Il
Comitato Scientifico è composto da un Presidente e da
due a sei membri nominati dal Consiglio Direttivo.
Il
Comitato Scientifico studia e approfondisce tematiche
relative alla profilassi, alla terapia,
all’alimentazione ed alla gestione degli animali
selvatici e da zoo.
Il membri
del Comitato Scientifico decadono con il Consiglio
Direttivo.
Articolo 24
Revisori dei Conti
L'Assemblea nomina, anche fuori dal suo seno, un
Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri
effettivi e da tre supplenti, che durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. Essa designa altresì il
Presidente del Collegio stesso.
Il
Collegio dei revisori dei Conti vigila sull'andamento
della gestione economica e finanziaria dell'Associazione
e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul
rendiconto economico e finanziario, previa comunicazione
al Consiglio Direttivo.
I
revisori dei Conti effettivi, o, in loro assenza, i
supplenti, partecipano con voto consultivo alle adunanze
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
TITOLO V°
PATRIMONIO -
ENTRATE- BILANCI
Articolo 25
Collegio dei Probiviri
L’Assemblea generale dell’associazione nomina un
Collegio di tre Probiviri, i quali durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
L’appartenenza al Collegio non è compatibile con altra
carica nell’ambito dell’Associazione.
Al
Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte
le questioni, che riguardano l’interpretazione e
l’applicazione del presente statuto e dell’eventuale
regolamento.
Il loro
giudizio è inappellabile.
Articolo 26
Patrimonio
Il
Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per
acquisti, lasciti, donazioni e a qualsiasi altro
titolo, spettino e vengano in possesso
dell'Associazione;
b) dalle quote associative;
c) dalle eccedenze dei rendiconti annuali.
Articolo 27
Entrate
Le
entrate dell'Associazione sono costituite:
a)
dai contributi annuali dei soci e da quelli
straordinari che venissero stabiliti dall'Assemblea;
b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
c) dagli eventuali proventi di attività svolta in
conformità degli scopi dell'Associazione e da ogni
altra contribuzione.
Articolo 28
Amministrazione
Il
Consiglio Direttivo ha la gestione ordinaria e
straordinaria, senza limitazioni, determina le modalità
per l'erogazione delle spese e per gli investimenti di
capitale.
E'
vietato distribuire anche in modo indiretto utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali
durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposti dalla
legge.
Articolo 29
Bilanci
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni
anno, per ciascun anno solare sono compilati ed
approvati annualmente il bilancio preventivo ed il
rendiconto economico e finanziario, i quali sono
sottoposti all’approvazione dell'Assemblea Generale,
insieme alla relazione del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo debbono
essere sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti
almeno 15 giorni prima della data fissata per
l'Assemblea Generale.
I bilanci
debbono restare depositati presso la sede
dell'Associazione nei quindici giorni che precedono
l'assemblea convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato
interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è
soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
TITOLO VI°
MODIFICHE
STATUTARIE - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 30
Modifiche statutarie
Le
modificazioni dello Statuto sono deliberate
dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.
In tal
caso per la validità della costituzione dell'Assemblea,
è necessaria, in prima convocazione la presenza di
almeno la metà dei suoi componenti, in seconda
convocazione è sufficiente la presenza di almeno un
terzo di essi.
Per la
validità delle deliberazioni adottate è necessario il
voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Articolo 31
Scioglimento e liquidazione dell'Associazione
Lo
scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato
dall'Assemblea Generale.
In tal
caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea
è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi
componenti.
Per la
validità delle deliberazioni è necessario il voto
favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
Qualora
venga deliberato lo scioglimento dell'associazione, essa
devolverà il patrimonio residuo dell'ente ad altra
associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 32
Il
presente Statuto è redatto nella forma della scrittura
privata registrata.
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