REGOLAMENTO ATTUATIVO
della "Società Italiana medici Veterinari degli Animali Selvatici e da ZOO" – siglabile SIVASZOO
Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto stesso.
TITOLO I°
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI
​
Articolo 1
Costituzione-Denominazione-Sede
È costituita l'Associazione "SOCIETA' ITALIANA MEDICI VETERINARI DEGLI ANIMALI SELVATICI E DA ZOO" in breve SIVASZOO con sede a PISTOIA presso Giardino Zoologico di Pistoia - Via Pieve a Celle NUOVA 160/a – 51100 Pistoia. L'Associazione non ha fini di lucro, ha durata illimitata ed è Sezione Nazionale della EAZWV (European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians)
Articolo 2
Scopi
L'Associazione è un ente non commerciale che persegue finalità scientifiche e culturali, allo scopo di favorire l'educazione permanente dei membri e la loro qualificazione ed aggiornamento professionale con congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi, siti web e social, ecc. nel settore degli animali selvatici e da zoo sia a livello nazionale ed internazionale; si propone inoltre di promuovere iniziative che possano favorire e tutelare la considerazione pubblica
della professione veterinaria in questo settore e che possano contribuire al miglioramento delle condizioni di vita ed al benessere degli animali selvatici e da zoo.
L’Associazione non svolge attività di tipo sindacale e si propone;
a) di favorire l’aggiornamento scientifico e di ricerca dei suoi associati finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita, di benessere e di gestione degli animali selvatici e da zoo;
b) promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM, anche in collaborazione con i Ministero, Le Regioni le Aziende Sanitarie, le Università nonché altri organismi e/o associazioni scientifici pubblici o privati; L’Associazione, inoltre, non può esercitare alcuna attività imprenditoriali o di partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua;
c) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento di propri rappresentanti o delegati in tutti quegli Enti, Organismi, Istituzioni o Commissioni, in cui una rappresentanza dei medici veterinari per animali selvatici e da zoo sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alle lettera a) e b);
TITOLO II°
DEGLI OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E CONTRIBUTI
Articolo 3
Associati
Gli associati dell'Associazione si dividono in:
- membri effettivi
- membri associati;
- membri onorari;
Sono membri effettivi, oltre che ai soci fondatori, che hanno stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione, tutti i medici veterinari, interessati al settore, che ne facciano richiesta. Possono divenire membri associati, gli studenti in medicina veterinaria, e tutti coloro che sono interessati all'attività dell'Associazione, possono altresì divenire membri associati le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni, le Società che abbiano scopi che si armonizzano con quelli della SIVAS ZOO.
Possono divenire membri onorari tutti coloro che si sono particolarmente distinti per l'attività scientifica nel settore degli animali selvatici e da zoo od hanno contribuito in maniera meritoria nei confronti dell'Associazione. I membri onorari non pagano quote associative o di partecipazione.
Articolo 4
Ammissioni
Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al Presidente e ed il Consiglio Direttivo ha il diritto di ratificare o rifiutare insindacabilmente la richiesta di iscrizione. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da curriculum professionale e da una dichiarazione della conoscenza dello statuto e di non svolgere attività od avere interessi in conflitto con gli scopi sociali dell’associazione e da due note da parte di soci presentatori.
Articolo 5
Obbligo dei soci
L'appartenenza alla SIVASZOO comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente Statuto e l’eventuale regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6
Contributi
I singoli soci si impegnano a corrispondere alla Associazione il proprio contributo associativo annuale, nonché le ulteriori contribuzioni deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento dell'Associazione stessa.
La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo determinare tale quota in misura differenziata per le singole categorie di membri in base ai criteri che l'Assemblea stessa intenderà adottare.
Il mancato versamento del contributo associativo per più di un’annualità, comporta la perdita della qualità di socio.
I contributi associativi sono intrasmissibili, e non sono rivalutabili. Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Articolo 7
Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per:
- dimissioni;
- morosità;
- indegnità (come comportamenti non etici o non conformi al codice deontologico);
- decesso;
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
TITOLO III°
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 8
Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il vice Presidente
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) Il Comitato Scientifico;
h) il Collegio dei Revisori dei Conti;
i) il collegio dei Probiviri.
I componenti degli Organi dell'Associazione, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere soci dell'Associazione stessa.
Articolo 9
Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci effettivi in regola nel pagamento della quota annua di Associazione. Sono ammesse le deleghe ad altro associato sottoscritte in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può cumulare più di due deleghe
Articolo 10
Adunanze dell'Assemblea
L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, non oltre il 30 giugno; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, o in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti.
Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.
Articolo 11
Convocazioni dell'Assemblea
L'Assemblea generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso postale, o telematico messo a disposizione dalla tecnologia e digitalizzazione, di essa almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.
Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.
In caso di particolare urgenza il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.
L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 Codice Civile
L’Assemblea è valida, in particolare situazioni di emergenze e necessità, anche se partecipata, in tutto od in parte, da remoto in video conferenza.
Articolo 12
Costituzione dell'Assemblea
L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può avere luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
Essa è presieduta dal Presidente, od in sua assenza dal Vice presidente.Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti.
Le modalità di votazione sono stabilite dal presente statuto, a meno che l'Assemblea medesima decida all'unanimità di provvedervi diversamente.
In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori. Le Assemblee elettive nella parte relativa all'elezione del nuovo Consiglio, sono condotte dalla Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale è costituita dai Past President della Associazione e dal Presidente e dal Vice presidente in carica. Per la scelta della lista da proporre all'Assemblea Elettorale, la Commissione deve raggiungere una maggioranza significativa ovvero almeno i 2/3. Candidature eventuali proposte dai soci devono giungere al Presidente (tramite raccomandata o P.E.C) almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Elettiva. La Commissione Elettorale, valutatane l'idoneità statutaria consistente nella regolare iscrizione alla società con assolvimento della quota sociale e con un comportamento in linea con gli scopi dell’associazione, le presenta all'Assemblea dopo averle integrate con la propria lista od in alternativa a questa.
Articolo 13
Attribuzioni dell'Assemblea
Sono di competenza dell'Assemblea:
1) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
2) l'elezione di tre Probiviri;
3) la determinazione delle direttive generale dell'attività dell'Associazione nell'ambito ed in armonia con le direttive dello statuto;
4) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
5) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
6) la determinazione dei contributi associativi che dovranno essere versati dai singoli soci a norma dell'art.6 del presente Statuto;
7) l’eventuale a nomina di uno o tre Revisori dei Conti
8) l'approvazione di un eventuale regolamento elettorale.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 14
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito:
a) dal Presidente;
b) dal Vicepresidente;
c) dal tesoriere
d) da quattro Consiglieri;
Alle sedute del Consiglio Direttivo posso essere chiamati a partecipare, con voto solo consultivo, i Past President.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e, di norma, non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.
I membri del Consiglio Direttivo non devono aver subito sentenze di condanna (civile e/o penale) passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.
Tutte le cariche sono gratuite.
Articolo 15
Convocazione e adunanze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta ogni semestre o quando ne faccia richiesta almeno i 2/3 dei suoi componenti, precisando gli argomenti da porre in discussione o almeno da due terzi dei suoi componenti.
Per la convocazione si osservano le norme stabilite per l’Assemblea Generale, per la validità delle adunanze devo essere presenti almeno da 4 componenti aventi diritto a partecipare.
Articolo 16
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo:
1. la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni;
2. compilare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, se necessario, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati;
3. esaminare e approvare la proposta di bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario dell'Associazione da presentare all'Assemblea Generale;
4. proporre all'Assemblea i contributi associativi che dovranno essere versati dai singoli soci all'Associazione, a norma dell'art.6 del presente statuto;
5. ratificare le deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente;
6. provvedere all'assunzione, alla promozione ed al licenziamento dei Dipendenti;
7. nominare rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, istituzioni e commissioni;
8. nominare fra i suoi componenti il Segretario ed il Tesoriere;
9. nominare i componenti del Comitato Scientifico;
10. attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.
11. deliberare l'istituzione di Delegazioni Regionali o Provinciali;
12. nel caso in cui si verifichi una carenza nella composizione del Consiglio Direttivo relativamente ai Consiglieri di cui all'art.14 lettera b), c) nominare i sostituti, con ratifica da parte dell’Assemblea Generale nella prima successiva convocazione.
13. pubblicare l'attività' scientifica svolta attraverso il proprio sito web aggiornato costantemente.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue attribuzioni al Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 17
Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal consiglio direttivo.
Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono ricoprire l’incarico per più mandati consecutivi,.
Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può inoltre conferire particolari incarichi al Vice presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice presidente.
Articolo 18
Attribuzioni del Presidente
Spetta al Presidente:
1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
3) compiere nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
4) presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale.
In caso di urgenza il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Consiglio Direttivo.
Articolo 19
Presidente Onorario
Il Presidente Onorario, eletto dall'Assemblea fra i medici veterinari che abbiano resi eccezionali e segnalati servizi all'Associazione, fa parte di diritto di tutti gli organi dell'Associazione senza alcun potere di voto.
Articolo 20
Segretario
Il Segretario:
a) sovrintende a tutti i servizi ed Uffici dell'Associazione e ne regola l'attività.
b) studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
c) firma unitamente al Presidente tutti i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale;
d) in caso di sua assenza, designa la persona che dovrà sostituirlo, sottoponendo la designazione alla ratifica del Presidente.
Articolo 21
Tesoriere
Il Tesoriere:
a) sovrintende la gestione economica dell’Associazione;
b) compila il rendiconto consultivo economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
c) provvede ai pagamenti ed agli acquisti, in sostituzione o su incarico del Presidente.
Articolo 22
Delegazioni Regionali
Il Consiglio Direttivo, può nominare propri Delegati in ogni Regione.
Tali delegati hanno il compito di favorire il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione all’interno del territorio di loro competenza ed allargare la base associativa.
Dipendono direttamente dal Presidente e possono essere sostituiti dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.
Articolo 23
Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto da un Presidente e da due a sei membri nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico studia e approfondisce tematiche relative alla profilassi, alla terapia, all’alimentazione ed alla gestione degli animali selvatici e da zoo e verifica il tipo e la qualità della produzione tecnico-scientifica e delle attività svolte dall’associazione in merito all’aggiornamento professionale dei suoi membri;
I membri del Comitato Scientifico decadono con il Consiglio Direttivo.
Articolo 24
Revisori dei Conti
L'Assemblea può nominare fuori dal suo seno, con apposito verbale, qualora lo ritenga necessario o per adempiere a norme specifiche, l’Organo di Controllo formato da un Revisori dei Conti o da un Organo collegiale formato da tre membri. Dura in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Il Collegio dei revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul rendiconto economico e finanziario, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
I revisori dei Conti partecipano alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
Articolo 25
Collegio dei Probiviri
L’Assemblea generale dell’associazione nomina, qualora lo ritenga necessario o per adempiere a norme specifiche, un Collegio di tre Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
L’appartenenza al Collegio non è compatibile con altra carica nell’ambito dell’Associazione.
Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni, che riguardano l’interpretazione e l’applicazione del presente statuto e dell’eventuale regolamento. Il loro giudizio è inappellabile.
​
TITOLO IV°
PATRIMONIO - ENTRATE- BILANCI
Articolo 26
Patrimonio
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni e a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'Associazione;
b) dalle quote associative;
c) dalle eccedenze dei rendiconti annuali.
Articolo 27
Entrate
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'Assemblea;
b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi dell'Associazione e da ogni altra contribuzione ad esclusione di quelli che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati
Articolo 28
Amministrazione
Il Consiglio Direttivo ha la gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni, determina le modalità per l'erogazione delle spese e per gli investimenti di capitale.
È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.
Articolo 29
Bilanci
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno, per ciascun anno solare sono compilati ed approvati annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, i quali sono sottoposti all’approvazione dell'Assemblea Generale, insieme alla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti se costituito.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo debbono essere sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti, se costituito, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. I Rendiconti consuntivi ed i bilanci preventivi una volta approvati dall’assemblea devono essere pubblicato sul proprio sito web
TITOLO V°
MODIFICHE STATUTARIE - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 30
Modifiche statutarie
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.
In tal caso per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria, in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.
Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Articolo 31
Scioglimento e liquidazione dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale.
In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'associazione, essa devolverà il patrimonio residuo dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
​
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 32
Il presente Statuto è redatto nella forma della scrittura privata registrata
Articolo 33
Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare qualsiasi modifica al presente Statuto finalizzata all’ottenimento del riconoscimento della SIVASZOO come Associazione Scientifica presso il Ministero della Salute in attuazione dell’art. 5 della Legge n. 24 del 8 marzo 2017 e del Decreto Ministeriale 2 agosto 2017.
