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Statuto

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

 

Articolo 1
Costituzione - Denominazione - Sede

È costituita l'Associazione "SOCIETA' ITALIANA MEDICI VETERINARI DEGLI ANIMALI SELVATICI E DA ZOO" (S.I.V.A.S. ZOO.), con sede a ROMA presso il Giardino Zoologico di Roma - BIOPARCO S.p.A.- V.le del Giardino Zoologico n.20, 00197 Roma, come associazione non riconosciuta, senza fini di lucro.

 

Articolo 2
Scopi

L'Associazione è un ente non commerciale che persegue finalità scientifiche e culturali, allo scopo di favorire l'educazione permanente dei membri e la loro qualificazione professionale con congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi, ecc., nel settore degli animali selvatici e da zoo sia a livello nazionale ed internazionale; si propone inoltre di promuovere iniziative che possano favorire e tutelare la considerazione pubblica della professione veterinaria in questo settore e che possano contribuire al miglioramento delle condizioni di vita ed al benessere degli animali selvatici e da zoo nonché iniziative atte a tutelare la dignità e gli interessi del medico veterinario che opera sugli animali selvatici e da zoo.
A tal fine si propone:
a) di tutelare in ogni campo gli interessi e la professionalità del medico veterinario che opera sugli animali selvatici e da zoo;
b) di favorire l’aggiornamento scientifico e di ricerca finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita, di benessere e di gestione degli animali selvatici e da zoo;
c) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere i medici veterinari che operano sugli animali selvatici e da zoo curando anche la costituzione o l'adesione di organizzazioni ed enti adeguati allo scopo;
d) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento di propri rappresentanti o delegati in tutti quegli Enti, Organismi, Istituzioni o Commissioni, in cui una rappresentanza dei medici veterinari per animali selvatici e da zoo sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alle lettera a) e b);

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TITOLO II°

DEGLI OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E CONTRIBUTI

 

Articolo 3
Associati

Gli associati dell'Associazione si dividono in:

- membri effettivi;
- membri associati;
- membri onorari;

Sono membri effettivi, oltre che ai soci fondatori, che hanno stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione, tutti i medici veterinari, interessati al settore, che ne facciano richiesta.
Possono divenire membri associati, gli studenti in medicina veterinaria, e tutti coloro che sono interessati all'attività dell'Associazione, possono altresì divenire membri associati le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni, le Società che abbiano scopi che si armonizzano con quelli della S.I.V.A.S. ZOO; i membri associati non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.
Possono divenire membri onorari tutti coloro che si sono particolarmente distinti per l'attività scientifica nel settore degli animali selvatici e da zoo od hanno contribuito in maniera meritoria nei confronti dell'Associazione. I membri onorari non pagano quote associative o di partecipazione, non hanno diritto di voto.

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Articolo 4
Ammissioni

Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al Presidente e ratificate per l'accettazione dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da curriculum professionale e da due note da parte di soci presentatori.

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Articolo 5
Obbligo dei soci

L'appartenenza alla S.I.V.A.S. ZOO comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente Statuto e l’eventuale regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

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Articolo 6
Contributi

I singoli soci si impegnano a corrispondere alla Associazione il proprio contributo associativo annuale, nonché le ulteriori contribuzioni deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento dell'Associazione stessa.
La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo determinare tale quota in misura differenziata per le singole categorie di membri in base ai criteri che l'Assemblea stessa intenderà adottare.
Il mancato versamento del contributo associativo per più di un’annualità, comporta la perdita della qualità di socio.
I contributi associativi sono intrasmissibili, e non sono rivalutabili. Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

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Articolo 7
Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni;
- morosità;
- indegnità;
- decesso;

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

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TITOLO III°

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 8
Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f)  Il Comitato Scientifico;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) il collegio dei Probiviri.

I componenti degli Organi dell'Associazione, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere soci dell'Associazione stessa.

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Articolo 9
Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci effettivi in regola nel pagamento della quota annua di Associazione. Sono ammesse le deleghe ad altro associato sottoscritte in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può cumulare più di due deleghe.

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Articolo 10
Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, non oltre il 30 aprile; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, o in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti.
Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

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Articolo 11
Convocazioni dell'Assemblea

L'Assemblea generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso postale o telematico o pubblicata sul giornale dell’associazione,di essa almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.
Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.
In caso di particolare urgenza il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.

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Articolo 12
Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può avere luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
Essa è presieduta dal Presidente, od in sua assenza dal Vice presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità, decide il voto del Presidente.
Non si tiene conto degli astenuti.
Le modalità di votazione sono stabilite dal presente statuto, a meno che l'Assemblea medesima decida all'unanimità di provvedervi diversamente.
In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori. Le Assemblee elettive nella parte relativa all'elezione del nuovo Consiglio, sono condotte dalla Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale è costituita dai Past President della Associazione e dal Presidente e dal Vice presidente in carica. Per la scelta della lista da proporre all'Assemblea Elettorale, la Commissione deve raggiungere una maggioranza significativa ovvero almeno i 2/3. Candidature eventuali proposte dai soci devono giungere al Presidente (tramite raccomandata) almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Elettiva. La Commissione Elettorale, valutatane l'idoneità statutaria consistente nella regolare iscrizione alla società con assolvimento della quota sociale, le presenta all'Assemblea dopo averle integrate con la propria lista od in alternativa a questa.

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Articolo 13
Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

1) l'elezione del Presidente e del Vicepresidente;
2) l'eventuale elezione del Presidente onorario;
3) l'elezione dicinque componenti del Consiglio Direttivo;
4) l'elezione di tre Probiviri;
5) la determinazione delle direttive generale dell'attività dell'Associazione nell'ambito ed in armonia con le direttive dello statuto;
6) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
7) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
8) la determinazione dei contributi che dovranno essere versati dai singoli soci a norma dell'art.6 del presente Statuto;
9) la nomina dei Revisori dei Conti e la determinazione del loro eventuale emolumento;
10) l'approvazione di un eventuale regolamento elettorale.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

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Articolo 14
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito:

a)  dal Presidente;
b)  dal Vicepresidente;
c)  da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale;

Alle sedute del Consiglio Direttivo posso essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, i Past President.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

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Articolo 15
Convocazione e adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta ogni semestre,o quando ne faccia richiesta almeno i 2/3 dei suoi componenti, precisando gli argomenti da porre in discussione o almeno da due terzi dei suoi componenti.
Per la convocazione, per la validità delle adunanze, per le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali si osservano le norme stabilite per l'Assemblea Generale.

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Articolo  16
Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

1) la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, determinando le modalità per l'erogazione delle spese e per gli investimenti di capitali, senza limitazioni;
2) compilare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati;
3) esaminare e approvare la proposta di bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario dell'Associazione da presentare all'Assemblea Generale;
4) proporre all'Assemblea i contributi che dovranno essere versati dai singoli soci all'Unione, a norma dell'art.6 del presente statuto;
5) approvare l'organico ed il regolamento o il contratto di lavoro del personale dipendente ed il regolamento dei servizi;
6) ratificare le deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente;
7) provvedere all'assunzione, alla promozione ed al licenziamento dei Dipendenti;
8) nominare rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, istituzioni e commissioni;
9) nominare fra i suoi componenti il Segretario ed il Tesoriere;
10) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
11) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.
12) deliberare l'istituzione di Delegazioni Regionali o Provinciali;
13) nel caso in cui si verifichi una carenza nella composizione del Consiglio Direttivo relativamente ai Consiglieri di cui all'art.14 lettera b) e c) nominare i sostituti.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue attribuzioni al Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

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Articolo 17
Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea.
Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono ricoprire l’incarico per più mandati consecutivi, dell’Assemblea Generale.
Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può inoltre conferire particolari incarichi al Vice presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice presidente.

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Articolo 18
Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente:

1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
3) esaminare e risolvere le questioni interne degli uffici e del personale;
4) compiere nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
5) presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale.
In caso di urgenza il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Consiglio Direttivo.

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Articolo 19
Presidente Onorario

Il Presidente Onorario, eletto dall'Assemblea fra i medici veterinari che abbiano resi eccezionali e segnalati servizi all'Associazione, fa parte di diritto di tutti gli organi dell'Associazione.

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Articolo 20
Segretario

Il Segretario:

a) sovrintende a tutti i servizi ed Uffici dell'Associazione e ne regola l'attività.
b) studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
c) firma unitamente al Presidente tutti i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale;
d) in caso di sua assenza, designa la persona che dovrà sostituirlo, sottoponendo la designazione alla ratifica del Presidente.

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Articolo 21
Tesoriere

Il Tesoriere:

a) sovrintende la gestione economica dell’Associazione;
b) compila il rendiconto consultivo economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
c) provvede ai pagamenti ed agli acquisti, in sostituzione o su incarico del Presidente.

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Articolo  22
Delegazioni Provinciali e Regionali

Il Consiglio Direttivo, può nominare propri Delegati in ogni Provincia ed in ogni Regione.
Tali delegati hanno il compito di favorire il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione all’interno del territorio di loro competenza ed allargare la base associativa.
Dipendono direttamente dal Presidente e possono essere sostituiti dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.

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Articolo 23
Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un Presidente e da due a sei membri nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico studia e approfondisce tematiche relative alla profilassi, alla terapia, all’alimentazione ed alla gestione degli animali selvatici e da zoo.
Il membri del Comitato Scientifico decadono con il Consiglio Direttivo.

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Articolo 24
Revisori dei Conti

L'Assemblea nomina, anche fuori dal suo seno, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso.
Il Collegio dei revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul rendiconto economico e finanziario, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
I revisori dei Conti effettivi, o, in loro assenza, i supplenti, partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

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TITOLO IV°

PATRIMONIO - ENTRATE- BILANCI

 

Articolo 25
Collegio dei Probiviri

L’Assemblea generale dell’associazione nomina un Collegio di tre Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’appartenenza al Collegio non è compatibile con altra carica nell’ambito dell’Associazione.
Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni, che riguardano l’interpretazione e l’applicazione del presente statuto e dell’eventuale regolamento.
Il loro giudizio è inappellabile.

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Articolo 26
Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni e a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'Associazione;
b) dalle quote associative;
c) dalle eccedenze dei rendiconti annuali.

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Articolo 27
Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'Assemblea;
b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi dell'Associazione e da ogni altra contribuzione.

 

Articolo 28
Amministrazione

Il Consiglio Direttivo ha la gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni, determina le modalità per l'erogazione delle spese e per gli investimenti di capitale.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

 

Articolo 29
Bilanci

L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno, per ciascun anno solare sono compilati ed approvati annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, i quali sono sottoposti all’approvazione dell'Assemblea Generale, insieme alla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo debbono essere sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

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TITOLO V°

MODIFICHE STATUTARIE - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

Articolo 30
Modifiche statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.
In tal caso per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria, in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.
Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

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Articolo 31
Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale.
In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'associazione, essa devolverà il patrimonio residuo dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

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DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

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Articolo 32

Il presente Statuto è redatto nella forma della scrittura privata registrata.

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